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Informativa sull'Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF)
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti.
Non rientrano nell’ambito di competenza dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000, né quelle aventi ad oggetto danni che non siano conseguenza immediata e diretta delle violazioni sopra indicate o che non abbiano natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano il ricorso ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso e sul funzionamento dell’ACF, il Cliente può consultare il sito internet: www.acf.consob.it.
