Informativa Precontrattuale
Introduzione
Il presente documento contiene le informazioni precontrattuali relative al servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da Massimiliano Iannozzi in qualità di Consulente Finanziario Autonomo.
Le informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari) e sono destinate ai clienti e ai potenziali clienti prima che questi siano vincolati da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione del servizio stesso.
Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione chiara della natura e delle caratteristiche del servizio prestato, delle modalità operative adottate dal Consulente e dei principali diritti e obblighi delle parti.
I destinatari sono invitati a leggere attentamente quanto segue prima di assumere qualsiasi decisione relativa alla stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
Il Consulente resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni.
1. Informazioni sul Consulente
Massimiliano Iannozzi esercita l’attività di consulenza in materia di investimenti in qualità di Consulente Finanziario Autonomo, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).
Il Consulente è iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi, per effetto della delibera OCF n. 2976 del 26/05/2026 con matricola n. 641736, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF).
Nell’esercizio dell’attività professionale il Consulente utilizza la denominazione e il logo “MaxIn Wealth Advisory”, che non costituiscono un soggetto giuridico distinto dal professionista.
Dati Identificativi

2. Natura del servizio e indipendenza
Il Consulente presta il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).
Tale servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest’ultimo o su iniziativa del Consulente, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
La consulenza prestata è indipendente, ai sensi della normativa applicabile.
Il Consulente non percepisce e non può percepire compensi, commissioni o benefici monetari o non monetari da soggetti terzi in relazione alle raccomandazioni formulate.
La remunerazione del servizio deriva esclusivamente dal compenso corrisposto dal Cliente secondo quanto previsto dal contratto di consulenza.
Il servizio di consulenza è prestato in modalità non discrezionale.
Il Consulente non ha alcun potere di esecuzione delle operazioni raccomandate né di gestione del patrimonio del Cliente.
Il Consulente:
- non può detenere fondi o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
- non può eseguire direttamente operazioni di investimento o disinvestimento per conto del Cliente;
- non può ricevere deleghe operative sui conti del Cliente.
Le decisioni di investimento e la loro eventuale esecuzione restano di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente, che potrà darvi corso tramite gli intermediari abilitati (banche, SIM o altri intermediari autorizzati).
Il Consulente può, su richiesta del Cliente, ricevere informazioni relative al portafoglio detenuto presso gli intermediari utilizzati dal Cliente, al solo fine di svolgere l’attività di analisi e formulazione delle raccomandazioni.
3. Oggetto del servizio di consulenza
3.1 Raccomandazioni personalizzate
Il servizio di consulenza consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – “TUF”).
Le raccomandazioni hanno lo scopo di assistere il Cliente nelle proprie decisioni di investimento o disinvestimento e possono essere formulate su richiesta del Cliente oppure su iniziativa del Consulente, quando ritenuto opportuno sulla base delle informazioni disponibili.
Il servizio può includere:
- l’analisi della composizione del patrimonio e dell’allocazione complessiva del portafoglio del Cliente;
- la valutazione dell’efficienza degli strumenti finanziari detenuti;
- la formulazione di raccomandazioni relative alla struttura e alla composizione del portafoglio complessivo;
- eventuali proposte di modifica dell’asset allocation o degli strumenti finanziari detenuti.
Le raccomandazioni tengono conto, in particolare:
- del profilo del Cliente risultante dal questionario MiFID;
- delle informazioni relative alla situazione finanziaria e patrimoniale del Cliente;
- degli obiettivi di investimento dichiarati;
- delle condizioni generali e delle informazioni disponibili sui mercati finanziari.
Le raccomandazioni possono assumere la forma di proposte relative, a titolo esemplificativo, a:
- acquisto o vendita di strumenti finanziari;
- sottoscrizione o rimborso di strumenti finanziari;
- mantenimento o modifica di posizioni esistenti;
- riorganizzazione della struttura complessiva del portafoglio.
Le raccomandazioni sono formulate sulla base di analisi e valutazioni effettuate dal Consulente sugli strumenti finanziari disponibili sul mercato, che possono presentare diversi livelli di rischio e complessità.
3.2 Strumenti finanziari oggetto di consulenza
Le raccomandazioni possono riguardare diverse tipologie di strumenti finanziari, tra cui, a titolo esemplificativo:
- azioni e altri titoli rappresentativi di capitale emessi da società;
- obbligazioni e altri strumenti di debito, inclusi titoli sovrani e obbligazioni societarie;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), inclusi fondi comuni, SICAV ed ETF;
- altri strumenti finanziari rientranti nella categoria dei valori mobiliari ai sensi della normativa vigente.
Tali strumenti possono presentare diversi livelli di rischio e complessità e possono essere negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o mercati non regolamentati, nonché essere emessi da soggetti stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi.
Non sono oggetto di raccomandazioni strumenti del mercato monetario né strumenti derivati.
Le raccomandazioni possono riguardare anche prodotti finanziari emessi da banche o imprese di assicurazione, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
3.3 Servizi accessori prestati in via complementare
Nell’ambito della propria attività professionale il Consulente può prestare, in via accessoria e complementare rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti, alcuni servizi accessori previsti dall’Allegato I, Sezione B del D.Lgs. 58/1998 (TUF), nei limiti e con le modalità disciplinate nel contratto di consulenza e nei relativi allegati. Tali servizi sono soggetti alla vigilanza dell’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).
* Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria (Allegato I, Sezione B, n. 5 TUF)
Il Consulente può svolgere attività di ricerca e analisi in materia di investimenti, aventi finalità esclusivamente informativa, tra cui, a titolo esemplificativo:
- analisi e commenti periodici sui mercati finanziari;
- analisi comparative indipendenti tra strumenti finanziari, fondi ed ETF;
- screening quantitativi e qualitativi su strumenti finanziari e organismi di investimento collettivo;
- report tematici relativi a specifiche asset class, aree geografiche o strategie di investimento;
- documenti informativi sui rischi e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di analisi.
Tali attività hanno finalità esclusivamente informativa e non comportano in alcun caso:
- gestione di portafogli;
- esecuzione di operazioni;
- ricezione o trasmissione di ordini;
- detenzione di somme o strumenti finanziari di pertinenza del Cliente.
Salvo che siano espressamente formulate come raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza, tali attività non costituiscono consulenza in materia di investimenti.
* Consulenza alle imprese (Allegato I, Sezione B, n. 3 TUF)
Il Consulente può inoltre prestare attività di consulenza alle imprese, con finalità di supporto analitico e strategico, tra cui, a titolo esemplificativo:
- analisi del posizionamento competitivo e della strategia industriale;
- valutazioni economico-finanziarie e d’impresa;
- analisi preliminari connesse a operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, cessioni, MBO o MBI);
- valutazioni della struttura finanziaria e dei fabbisogni di capitale;
- supporto concettuale in materia di governance societaria o familiare, anche in coordinamento con gli altri professionisti del Cliente.
Tali attività hanno natura esclusivamente consultiva e non comportano:
- negoziazione o intermediazione di operazioni;
- esecuzione di operazioni per conto del Cliente;
- assunzione di rischi per conto del Cliente;
- svolgimento di attività riservate a SIM, SGR o altri intermediari autorizzati.
Esse non sostituiscono l’attività di consulenti legali, fiscali o notarili.
Quando tali attività sono direttamente collegate a decisioni di investimento, possono integrarsi con il servizio di consulenza prestato; negli altri casi restano attività distinte, svolte in via autonoma in funzione della loro natura.
Il consulente può inoltre svolgere, su richiesta del cliente, ulteriori attività professionali di natura consulenziale e analitica, diverse dai servizi di investimento e dai servizi accessori previsti dal testo unico della finanza (TUF). Tali attività sono svolte in via autonoma e non rientrano nell’ambito della vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF).
* Analisi economico-finanziaria di investimenti immobiliari**
Il Consulente può svolgere, su richiesta del Cliente, attività di analisi economico-finanziaria di investimenti immobiliari, finalizzata a valutarne la coerenza con la struttura complessiva del patrimonio, gli obiettivi di lungo periodo e il profilo di rischio del Cliente.
Tale attività ha finalità informativa e di supporto al processo decisionale. Non comprende attività di valutazione tecnica o estimativa dell’immobile, per le quali il Consulente può avvalersi, ove necessario, di professionisti e periti qualificati del settore immobiliare.
Questa attività non costituisce servizio di investimento né servizio accessorio ai sensi della normativa applicabile ed è svolta come attività distinta rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti. Non comporta attività di intermediazione, negoziazione o esecuzione di operazioni, né lo svolgimento di attività riservate a soggetti abilitati.
La consulenza in materia di investimenti rientra nell’ambito della vigilanza dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF). Le attività di ricerca e analisi sugli investimenti e di consulenza societaria e strategica, quando svolte a supporto di tale consulenza e direttamente connesse ad essa, rientrano nel medesimo perimetro, in quanto servizi accessori previsti dalla normativa. La consulenza societaria e strategica, quando prestata come attività autonoma e non connessa al servizio di consulenza, è invece svolta al di fuori della vigilanza dell’OCF. L’analisi degli investimenti immobiliari è sempre attività distinta e non soggetta alla vigilanza dell’OCF.
Quando un’attività rientra sotto la vigilanza dell’OCF, essa è svolta nel rispetto delle regole di condotta, dei requisiti professionali e dei presidi di tutela previsti dalla normativa vigente. In particolare:
o Requisiti di professionalità e onorabilità: il consulente deve possedere requisiti di competenza, esperienza e integrità verificati dall’Organismo;
o Regole di comportamento: il servizio è prestato nel rispetto degli obblighi normativi applicabili, che richiedono, tra l’altro, la coerenza delle raccomandazioni con il profilo, gli obiettivi e la situazione del cliente;
o Sistema di vigilanza e tutela: l’attività è soggetta a controlli e il cliente può accedere agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento in caso di controversie.
4. Modalità di prestazione del servizio
4.1 Modalità operative
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dal Consulente attraverso l’analisi delle informazioni fornite dal Cliente e la formulazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Le raccomandazioni possono essere formulate:
- su richiesta del Cliente;
- su iniziativa del Consulente, qualora ritenuto opportuno sulla base delle informazioni disponibili.
Ai fini della formulazione delle raccomandazioni personalizzate, il Consulente può svolgere, a seconda delle esigenze del Cliente, una o più delle seguenti attività di analisi e valutazione:
- analisi della composizione del patrimonio e del portafoglio di attivi del Cliente;
- definizione degli obiettivi di investimento e dell’orizzonte temporale;
- individuazione di un’allocazione strategica coerente con il profilo del Cliente;
- identificazione di opportunità di investimento coerenti con tale allocazione;
- progettazione della struttura complessiva del portafoglio;
- formulazione di raccomandazioni di investimento o disinvestimento;
- eventuali revisioni periodiche e valutazioni dei rischi del portafoglio.
Tali attività sono svolte sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e delle condizioni dei mercati finanziari.
Le raccomandazioni sono normalmente fornite in forma scritta su supporto durevole, anche mediante strumenti informatici o comunicazioni elettroniche.
4.2 Intermediari utilizzati dal Cliente
Il Consulente non svolge attività di intermediazione finanziaria.
L’eventuale esecuzione delle operazioni di investimento o disinvestimento raccomandate avviene esclusivamente tramite intermediari autorizzati (quali banche, SIM o altri intermediari abilitati) scelti dal Cliente nell’ambito dei servizi di investimento da questi prestati.
Il Cliente mantiene pertanto piena ed esclusiva responsabilità per le decisioni di investimento e per la loro esecuzione.
4.3 Assenza di poteri di esecuzione e di custodia
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consulente:
- non detiene somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti;
- non impartisce né esegue ordini di investimento o disinvestimento;
- non svolge attività di gestione di portafogli.
Il Consulente si limita esclusivamente alla prestazione del servizio di consulenza, consistente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate.
4.4 Accesso alle informazioni sugli investimenti
Il Cliente può eventualmente autorizzare il Consulente a visionare le informazioni relative ai propri investimenti detenuti presso gli intermediari utilizzati.
Tale eventuale autorizzazione ha finalità esclusivamente informative e non attribuisce al Consulente alcun potere di operare sui conti o sugli strumenti finanziari del Cliente.
Gli intermediari utilizzati dal Cliente possono, ove autorizzati dal Cliente stesso, trasmettere al Consulente informazioni relative alle operazioni effettuate e alla situazione del portafoglio.
5. Valutazione di adeguatezza (profilazione MiFID)
Il Consulente formula raccomandazioni personalizzate esclusivamente a seguito di una valutazione di adeguatezza svolta in conformità alla normativa vigente, sulla base delle informazioni raccolte dal Cliente mediante apposito questionario MiFID e dei successivi eventuali aggiornamenti.
La valutazione di adeguatezza è finalizzata a verificare che le raccomandazioni formulate siano coerenti con il profilo del Cliente e con il suo migliore interesse. A tal fine, il Consulente acquisisce e valuta informazioni riguardanti, in particolare:
- le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti;
- la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere eventuali perdite;
- gli obiettivi di investimento, compresi l’orizzonte temporale e la tolleranza al rischio;
- le eventuali preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente.
Sulla base di tali informazioni, il Consulente verifica che la raccomandazione:
- sia coerente con gli obiettivi di investimento del Cliente;
- sia compatibile con la sua situazione finanziaria e con la sua capacità di sostenere i relativi rischi;
- riguardi strumenti finanziari di cui il Cliente sia ragionevolmente in grado di comprendere natura, caratteristiche e rischi.
Nell’ambito della propria metodologia, il Consulente non si limita a verificare la compatibilità formale della singola raccomandazione con il profilo MiFID del Cliente, ma valuta anche, ove rilevante:
- la qualità e la robustezza dello strumento o della soluzione proposta;
- il contributo della raccomandazione al profilo di rischio/rendimento del portafoglio complessivo;
- la coerenza con le preferenze di sostenibilità eventualmente espresse;
- la ragionevolezza del rapporto tra costi complessivi e benefici attesi.
Qualora le informazioni fornite dal Cliente risultino incomplete, non aggiornate o non sufficienti a consentire la valutazione di adeguatezza, il Consulente non può prestare il servizio di consulenza o si astiene dal formulare la raccomandazione.
Il Cliente è pertanto tenuto a fornire informazioni corrette, complete e aggiornate e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti della propria situazione personale, patrimoniale o finanziaria.
Il Consulente si astiene dal formulare raccomandazioni qualora nessuno strumento o nessuna operazione risulti adeguata rispetto al profilo del Cliente.
La valutazione di adeguatezza del portafoglio è riesaminata con periodicità almeno annuale e, ove necessario, in occasione di variazioni rilevanti delle caratteristiche del Cliente o della composizione del portafoglio.
