Massimiliano Iannozzi
Consulente Finanziario Autonomo iscritto all’Albo OCF

 

Informativa Precontrattuale

Introduzione 

Il presente documento contiene le informazioni precontrattuali relative al servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da Massimiliano Iannozzi in qualità di Consulente Finanziario Autonomo.

Le informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari) e sono destinate ai clienti e ai potenziali clienti prima che questi siano vincolati da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione del servizio stesso.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione chiara della natura e delle caratteristiche del servizio prestato, delle modalità operative adottate dal Consulente e dei principali diritti e obblighi delle parti.

I destinatari sono invitati a leggere attentamente quanto segue prima di assumere qualsiasi decisione relativa alla stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

Il Consulente resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni.

1. Informazioni sul Consulente

Massimiliano Iannozzi esercita l’attività di consulenza in materia di investimenti in qualità di Consulente Finanziario Autonomo, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).

Il Consulente è iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi, per effetto della delibera OCF n. 2976 del 26/05/2026 con matricola n. 641736, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Nell’esercizio dell’attività professionale il Consulente utilizza la denominazione e il logo “MaxIn Wealth Advisory”, che non costituiscono un soggetto giuridico distinto dal professionista.

Dati Identificativi

2. Natura del servizio e indipendenza

Il Consulente presta il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).

Tale servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest’ultimo o su iniziativa del Consulente, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

La consulenza prestata è indipendente, ai sensi della normativa applicabile.
Il Consulente non percepisce e non può percepire compensi, commissioni o benefici monetari o non monetari da soggetti terzi in relazione alle raccomandazioni formulate.

La remunerazione del servizio deriva esclusivamente dal compenso corrisposto dal Cliente secondo quanto previsto dal contratto di consulenza.

Il servizio di consulenza è prestato in modalità non discrezionale.
Il Consulente non ha alcun potere di esecuzione delle operazioni raccomandate né di gestione del patrimonio del Cliente.

Il Consulente:

  • non può detenere fondi o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
  • non può eseguire direttamente operazioni di investimento o disinvestimento per conto del Cliente;
  • non può ricevere deleghe operative sui conti del Cliente.

Le decisioni di investimento e la loro eventuale esecuzione restano di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente, che potrà darvi corso tramite gli intermediari abilitati (banche, SIM o altri intermediari autorizzati).

Il Consulente può, su richiesta del Cliente, ricevere informazioni relative al portafoglio detenuto presso gli intermediari utilizzati dal Cliente, al solo fine di svolgere l’attività di analisi e formulazione delle raccomandazioni.

3. Oggetto del servizio di consulenza

3.1 Raccomandazioni personalizzate

Il servizio di consulenza consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – “TUF”).

Le raccomandazioni hanno lo scopo di assistere il Cliente nelle proprie decisioni di investimento o disinvestimento e possono essere formulate su richiesta del Cliente oppure su iniziativa del Consulente, quando ritenuto opportuno sulla base delle informazioni disponibili.

Il servizio può includere:

  • l’analisi della composizione del patrimonio e dell’allocazione complessiva del portafoglio del Cliente;
  • la valutazione dell’efficienza degli strumenti finanziari detenuti;
  • la formulazione di raccomandazioni relative alla struttura e alla composizione del portafoglio complessivo;
  • eventuali proposte di modifica dell’asset allocation o degli strumenti finanziari detenuti.

Le raccomandazioni tengono conto, in particolare:

  • del profilo del Cliente risultante dal questionario MiFID;
  • delle informazioni relative alla situazione finanziaria e patrimoniale del Cliente;
  • degli obiettivi di investimento dichiarati;
  • delle condizioni generali e delle informazioni disponibili sui mercati finanziari.

Le raccomandazioni possono assumere la forma di proposte relative, a titolo esemplificativo, a:

  • acquisto o vendita di strumenti finanziari;
  • sottoscrizione o rimborso di strumenti finanziari;
  • mantenimento o modifica di posizioni esistenti;
  • riorganizzazione della struttura complessiva del portafoglio.

Le raccomandazioni sono formulate sulla base di analisi e valutazioni effettuate dal Consulente sugli strumenti finanziari disponibili sul mercato, che possono presentare diversi livelli di rischio e complessità.

3.2 Strumenti finanziari oggetto di consulenza

Le raccomandazioni possono riguardare diverse tipologie di strumenti finanziari, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • azioni e altri titoli rappresentativi di capitale emessi da società;
  • obbligazioni e altri strumenti di debito, inclusi titoli sovrani e obbligazioni societarie;
  • quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), inclusi fondi comuni, SICAV ed ETF;
  • altri strumenti finanziari rientranti nella categoria dei valori mobiliari ai sensi della normativa vigente.

Tali strumenti possono presentare diversi livelli di rischio e complessità e possono essere negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o mercati non regolamentati, nonché essere emessi da soggetti stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi.

Non sono oggetto di raccomandazioni strumenti del mercato monetario né strumenti derivati.

Le raccomandazioni possono riguardare anche prodotti finanziari emessi da banche o imprese di assicurazione, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

3.3 Servizi accessori prestati in via complementare

Nell’ambito della propria attività professionale il Consulente può prestare, in via accessoria e complementare rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti, alcuni servizi accessori previsti dall’Allegato I, Sezione B del D.Lgs. 58/1998 (TUF), nei limiti e con le modalità disciplinate nel contratto di consulenza e nei relativi allegati. Tali servizi sono soggetti alla vigilanza dell’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

* Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria (Allegato I, Sezione B, n. 5 TUF)

Il Consulente può svolgere attività di ricerca e analisi in materia di investimenti, aventi finalità esclusivamente informativa, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • analisi e commenti periodici sui mercati finanziari;
  • analisi comparative indipendenti tra strumenti finanziari, fondi ed ETF;
  • screening quantitativi e qualitativi su strumenti finanziari e organismi di investimento collettivo;
  • report tematici relativi a specifiche asset class, aree geografiche o strategie di investimento;
  • documenti informativi sui rischi e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di analisi.

Tali attività hanno finalità esclusivamente informativa e non comportano in alcun caso:

  • gestione di portafogli;
  • esecuzione di operazioni;
  • ricezione o trasmissione di ordini;
  • detenzione di somme o strumenti finanziari di pertinenza del Cliente.

Salvo che siano espressamente formulate come raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza, tali attività non costituiscono consulenza in materia di investimenti.

* Consulenza alle imprese (Allegato I, Sezione B, n. 3 TUF)

Il Consulente può inoltre prestare attività di consulenza alle imprese, con finalità di supporto analitico e strategico, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • analisi del posizionamento competitivo e della strategia industriale;
  • valutazioni economico-finanziarie e d’impresa;
  • analisi preliminari connesse a operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, cessioni, MBO o MBI);
  • valutazioni della struttura finanziaria e dei fabbisogni di capitale;
  • supporto concettuale in materia di governance societaria o familiare, anche in coordinamento con gli altri professionisti del Cliente.

Tali attività hanno natura esclusivamente consultiva e non comportano:

  • negoziazione o intermediazione di operazioni;
  • esecuzione di operazioni per conto del Cliente;
  • assunzione di rischi per conto del Cliente;
  • svolgimento di attività riservate a SIM, SGR o altri intermediari autorizzati.

Esse non sostituiscono l’attività di consulenti legali, fiscali o notarili.

Quando tali attività sono direttamente collegate a decisioni di investimento, possono integrarsi con il servizio di consulenza prestato; negli altri casi restano attività distinte, svolte in via autonoma in funzione della loro natura.

Il consulente può inoltre svolgere, su richiesta del cliente, ulteriori attività professionali di natura consulenziale e analitica, diverse dai servizi di investimento e dai servizi accessori previsti dal testo unico della finanza (TUF). Tali attività sono svolte in via autonoma e non rientrano nell’ambito della vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF).

* Analisi economico-finanziaria di investimenti immobiliari**

Il Consulente può svolgere, su richiesta del Cliente, attività di analisi economico-finanziaria di investimenti immobiliari, finalizzata a valutarne la coerenza con la struttura complessiva del patrimonio, gli obiettivi di lungo periodo e il profilo di rischio del Cliente.

Tale attività ha finalità informativa e di supporto al processo decisionale. Non comprende attività di valutazione tecnica o estimativa dell’immobile, per le quali il Consulente può avvalersi, ove necessario, di professionisti e periti qualificati del settore immobiliare.

Questa attività non costituisce servizio di investimento né servizio accessorio ai sensi della normativa applicabile ed è svolta come attività distinta rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti. Non comporta attività di intermediazione, negoziazione o esecuzione di operazioni, né lo svolgimento di attività riservate a soggetti abilitati.

La consulenza in materia di investimenti rientra nell’ambito della vigilanza dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF). Le attività di ricerca e analisi sugli investimenti e di consulenza societaria e strategica, quando svolte a supporto di tale consulenza e direttamente connesse ad essa, rientrano nel medesimo perimetro, in quanto servizi accessori previsti dalla normativa. La consulenza societaria e strategica, quando prestata come attività autonoma e non connessa al servizio di consulenza, è invece svolta al di fuori della vigilanza dell’OCF. L’analisi degli investimenti immobiliari è sempre attività distinta e non soggetta alla vigilanza dell’OCF.

Quando un’attività rientra sotto la vigilanza dell’OCF, essa è svolta nel rispetto delle regole di condotta, dei requisiti professionali e dei presidi di tutela previsti dalla normativa vigente. In particolare:

o  Requisiti di professionalità e onorabilità: il consulente deve possedere requisiti di competenza, esperienza e integrità verificati dall’Organismo;

o  Regole di comportamento: il servizio è prestato nel rispetto degli obblighi normativi applicabili, che richiedono, tra l’altro, la coerenza delle raccomandazioni con il profilo, gli obiettivi e la situazione del cliente;

o  Sistema di vigilanza e tutela: l’attività è soggetta a controlli e il cliente può accedere agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento in caso di controversie.

4. Modalità di prestazione del servizio

4.1 Modalità operative

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dal Consulente attraverso l’analisi delle informazioni fornite dal Cliente e la formulazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Le raccomandazioni possono essere formulate:

  • su richiesta del Cliente;
  • su iniziativa del Consulente, qualora ritenuto opportuno sulla base delle informazioni disponibili.

Ai fini della formulazione delle raccomandazioni personalizzate, il Consulente può svolgere, a seconda delle esigenze del Cliente, una o più delle seguenti attività di analisi e valutazione:

  1. analisi della composizione del patrimonio e del portafoglio di attivi del Cliente;
  2. definizione degli obiettivi di investimento e dell’orizzonte temporale;
  3. individuazione di un’allocazione strategica coerente con il profilo del Cliente;
  4. identificazione di opportunità di investimento coerenti con tale allocazione;
  5. progettazione della struttura complessiva del portafoglio;
  6. formulazione di raccomandazioni di investimento o disinvestimento;
  7. eventuali revisioni periodiche e valutazioni dei rischi del portafoglio.

Tali attività sono svolte sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e delle condizioni dei mercati finanziari.

Le raccomandazioni sono normalmente fornite in forma scritta su supporto durevole, anche mediante strumenti informatici o comunicazioni elettroniche.

4.2 Intermediari utilizzati dal Cliente

Il Consulente non svolge attività di intermediazione finanziaria.

L’eventuale esecuzione delle operazioni di investimento o disinvestimento raccomandate avviene esclusivamente tramite intermediari autorizzati (quali banche, SIM o altri intermediari abilitati) scelti dal Cliente nell’ambito dei servizi di investimento da questi prestati.

Il Cliente mantiene pertanto piena ed esclusiva responsabilità per le decisioni di investimento e per la loro esecuzione.

4.3 Assenza di poteri di esecuzione e di custodia

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consulente:

  • non detiene somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti;
  • non impartisce né esegue ordini di investimento o disinvestimento;
  • non svolge attività di gestione di portafogli.

Il Consulente si limita esclusivamente alla prestazione del servizio di consulenza, consistente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate.

4.4 Accesso alle informazioni sugli investimenti

Il Cliente può eventualmente autorizzare il Consulente a visionare le informazioni relative ai propri investimenti detenuti presso gli intermediari utilizzati.

Tale eventuale autorizzazione ha finalità esclusivamente informative e non attribuisce al Consulente alcun potere di operare sui conti o sugli strumenti finanziari del Cliente.

Gli intermediari utilizzati dal Cliente possono, ove autorizzati dal Cliente stesso, trasmettere al Consulente informazioni relative alle operazioni effettuate e alla situazione del portafoglio.

5. Valutazione di adeguatezza (profilazione MiFID)

Il Consulente formula raccomandazioni personalizzate esclusivamente a seguito di una valutazione di adeguatezza svolta in conformità alla normativa vigente, sulla base delle informazioni raccolte dal Cliente mediante apposito questionario MiFID e dei successivi eventuali aggiornamenti.

La valutazione di adeguatezza è finalizzata a verificare che le raccomandazioni formulate siano coerenti con il profilo del Cliente e con il suo migliore interesse. A tal fine, il Consulente acquisisce e valuta informazioni riguardanti, in particolare:

  • le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti;
  • la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere eventuali perdite;
  • gli obiettivi di investimento, compresi l’orizzonte temporale e la tolleranza al rischio;
  • le eventuali preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente.

Sulla base di tali informazioni, il Consulente verifica che la raccomandazione:

  • sia coerente con gli obiettivi di investimento del Cliente;
  • sia compatibile con la sua situazione finanziaria e con la sua capacità di sostenere i relativi rischi;
  • riguardi strumenti finanziari di cui il Cliente sia ragionevolmente in grado di comprendere natura, caratteristiche e rischi.

Nell’ambito della propria metodologia, il Consulente non si limita a verificare la compatibilità formale della singola raccomandazione con il profilo MiFID del Cliente, ma valuta anche, ove rilevante:

  • la qualità e la robustezza dello strumento o della soluzione proposta;
  • il contributo della raccomandazione al profilo di rischio/rendimento del portafoglio complessivo;
  • la coerenza con le preferenze di sostenibilità eventualmente espresse;
  • la ragionevolezza del rapporto tra costi complessivi e benefici attesi.

Qualora le informazioni fornite dal Cliente risultino incomplete, non aggiornate o non sufficienti a consentire la valutazione di adeguatezza, il Consulente non può prestare il servizio di consulenza o si astiene dal formulare la raccomandazione.

Il Cliente è pertanto tenuto a fornire informazioni corrette, complete e aggiornate e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti della propria situazione personale, patrimoniale o finanziaria.

Il Consulente si astiene dal formulare raccomandazioni qualora nessuno strumento o nessuna operazione risulti adeguata rispetto al profilo del Cliente.

La valutazione di adeguatezza del portafoglio è riesaminata con periodicità almeno annuale e, ove necessario, in occasione di variazioni rilevanti delle caratteristiche del Cliente o della composizione del portafoglio.

6. Comunicazioni con il Cliente

Le comunicazioni tra il Consulente e il Cliente avvengono mediante supporto durevole, in forma cartacea o elettronica, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal contratto di consulenza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal contratto, lettere, note informative, rendiconti, notifiche e ogni altra comunicazione scritta sono trasmesse ai recapiti indicati dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente comunicati per iscritto.

Il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni su supporto durevole non cartaceo, e in particolare tramite posta elettronica o, ove indicato, tramite posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, il Cliente è tenuto a fornire al Consulente un indirizzo di posta elettronica valido, personale e costantemente accessibile, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Le raccomandazioni di investimento sono fornite esclusivamente per iscritto, su supporto durevole, anche mediante strumenti informatici o comunicazioni elettroniche, e sono riconducibili al Consulente anche mediante firma elettronica, ove applicabile.

Il servizio può essere prestato mediante:

  • incontri personali;
  • comunicazioni telefoniche;
  • strumenti di comunicazione elettronica o digitale.

Il Cliente è tenuto a fornire recapiti completi e aggiornati e a rendersi ragionevolmente reperibile attraverso i canali di comunicazione concordati.

7. Costi e modalità di remunerazione

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è remunerato esclusivamente mediante compenso corrisposto dal Cliente, secondo quanto previsto dal contratto di consulenza.

Il compenso del Consulente è determinato sulla base di una parcella professionale, definita in funzione del patrimonio oggetto di consulenza e delle condizioni economiche previste nel contratto.

Il Consulente presta il servizio in regime di consulenza indipendente e, in conformità alla normativa vigente, non percepisce compensi, commissioni o benefici da parte di soggetti terzi in relazione agli strumenti finanziari raccomandati o ai servizi prestati al Cliente.

Restano a carico del Cliente eventuali costi e oneri relativi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento prestati dagli intermediari utilizzati per l’esecuzione delle operazioni (quali banche, SIM o altri intermediari autorizzati), nonché gli eventuali costi propri dei prodotti finanziari sottoscritti.

Il Cliente riceve, ove previsto dalla normativa applicabile, informazioni sui costi e sugli oneri relativi agli strumenti finanziari raccomandati, presentate in forma aggregata nell’ambito della documentazione relativa alle raccomandazioni di investimento.

8. Rendicontazione

In relazione alla prestazione del servizio di consulenza, il Consulente fornisce al Cliente apposite relazioni su supporto durevole contenenti le informazioni rilevanti sulle raccomandazioni formulate e sull’andamento del portafoglio oggetto di analisi.

In occasione della formulazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, il Consulente fornisce al Cliente una relazione di adeguatezza che illustra le ragioni per cui la raccomandazione risulta coerente con il profilo MiFID del Cliente, con i suoi obiettivi di investimento, con la sua tolleranza al rischio e con la sua capacità di sostenere perdite.

Il Consulente può inoltre fornire al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta dello stesso, relazioni riepilogative sull’andamento del portafoglio e sulla coerenza degli investimenti rispetto al profilo del Cliente, contenenti informazioni sull’allocazione degli attivi e sui principali elementi di rischio.

In particolare, il Consulente trasmette al Cliente:

  • con periodicità almeno trimestrale, un rendiconto contenente la composizione e l’andamento del portafoglio oggetto di analisi;
  • con periodicità annuale, una relazione riepilogativa contenente una valutazione complessiva della coerenza del portafoglio rispetto agli obiettivi di investimento, al profilo di rischio e alla capacità di sostenere perdite del Cliente, nonché un riepilogo delle raccomandazioni formulate nel periodo di riferimento e, ove previsto dalla normativa applicabile, informazioni aggregate sui costi e sugli oneri del servizio e degli strumenti finanziari raccomandati.

Resta fermo che il Consulente non svolge attività di gestione di portafogli, non monitora in via continuativa i conti del Cliente e non assume obblighi di sorveglianza costante sugli strumenti detenuti; eventuali relazioni periodiche hanno natura informativa e non modificano la natura non discrezionale del servizio di consulenza.

9. Conflitti di interesse

Il Consulente adotta una politica di identificazione e gestione dei conflitti di interesse, volta a prevenire situazioni che possano compromettere l’imparzialità del servizio prestato o incidere negativamente sugli interessi dei Clienti.

In particolare, il Consulente ha individuato le circostanze che, nello svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti, potrebbero generare conflitti di interesse tra il Consulente e i propri Clienti o tra Clienti diversi, e ha adottato procedure e misure organizzative idonee a prevenirli e gestirli.

Il servizio di consulenza è prestato in regime di consulenza indipendente e non prevede la percezione di compensi, commissioni o benefici monetari o non monetari da parte di soggetti terzi diversi dal Cliente.

Tra le principali situazioni potenzialmente rilevanti rientrano, a titolo esemplificativo:

  • eventuali interessi personali del Consulente in relazione a strumenti finanziari oggetto di raccomandazione;
  • la possibilità che differenti interessi tra Clienti possano generare conflitti nella prestazione del servizio.

Il Consulente adotta misure organizzative e procedure interne volte ad assicurare che le raccomandazioni di investimento siano formulate in modo indipendente, obiettivo e nel migliore interesse del Cliente, sulla base delle informazioni relative al suo profilo MiFID, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua situazione finanziaria.

Qualora le misure adottate non siano sufficienti a garantire con ragionevole certezza che il conflitto non produca effetti negativi sugli interessi del Cliente, il Consulente fornirà al Cliente un’informativa chiara e completa sulla natura e sull’origine del conflitto, prima di procedere alla prestazione del servizio.

10. Classificazione della clientela

La normativa applicabile ai servizi di investimento prevede la classificazione della clientela in tre categorie:

  • clienti al dettaglio
  • clienti professionali
  • controparti qualificate

Tale classificazione è finalizzata a determinare il livello di tutela e di protezione applicabile al Cliente nella prestazione dei servizi di investimento.

In via generale, il Consulente classifica i propri Clienti come clienti al dettaglio, ai quali è riconosciuto il più elevato livello di tutela previsto dalla normativa.

Clienti professionali

Possono essere classificati come clienti professionali, ai sensi della normativa vigente, i soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere decisioni di investimento consapevoli e per valutare correttamente i rischi assunti.

Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo:

  • banche, imprese di investimento e altri intermediari finanziari autorizzati;
  • compagnie di assicurazione;
  • organismi di investimento collettivo e società di gestione;
  • fondi pensione;
  • grandi imprese che soddisfano determinati requisiti dimensionali;
  • investitori istituzionali la cui attività principale consiste nell’investimento in strumenti finanziari.

Richiesta di modifica della classificazione

Un Cliente al dettaglio può richiedere di essere classificato come cliente professionale, purché dimostri di possedere adeguata esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti.

La richiesta è soggetta alla valutazione del Consulente e alla sottoscrizione della relativa documentazione prevista dalla normativa.

Analogamente, un cliente professionale può richiedere di essere classificato come cliente al dettaglio, beneficiando in tal modo di un livello di tutela più elevato.

Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Consulente eventuali variazioni rilevanti che possano incidere sulla classificazione assegnata.

11. Integrazione dei fattori di sostenibilità

Ai sensi dell’art. 165, comma 1, lett. h-bis del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018, il Consulente integra i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nel processo di consulenza in materia di investimenti esclusivamente in coerenza con le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente.

Le preferenze di sostenibilità sono rilevate nell’ambito del questionario MiFID. In assenza di preferenze espresse, il Consulente non applica specifici vincoli di sostenibilità alle raccomandazioni formulate.

Qualora il Cliente esprima preferenze di sostenibilità, il Consulente ne tiene conto nella formulazione delle raccomandazioni di investimento, privilegiando, ove compatibile con gli obiettivi finanziari, l’orizzonte temporale, la tolleranza al rischio e la capacità di sostenere perdite del Cliente, strumenti finanziari coerenti con le caratteristiche richieste.

Poiché la consulenza prestata riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità è svolta prevalentemente a livello di portafoglio. Ciò implica che, nel suo insieme, il portafoglio risulti coerente con le preferenze di sostenibilità del Cliente, ferma restando la possibilità che singoli strumenti finanziari non siano individualmente allineati, qualora ciò sia giustificato da esigenze di diversificazione, gestione del rischio o perseguimento degli obiettivi di investimento.

La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità è effettuata sulla base delle informazioni rese disponibili dagli emittenti ai sensi della normativa vigente e mediante dati e analisi forniti da data provider qualificati. Il Cliente è informato che tali dati possono presentare limiti di completezza, omogeneità e confrontabilità e che la valutazione di sostenibilità non garantisce il conseguimento di specifici risultati ambientali, sociali o di governance.

Le decisioni finali di investimento restano in ogni caso di esclusiva competenza del Cliente, in coerenza con la natura non discrezionale del servizio di consulenza.

12. Reclami

Il Cliente può presentare eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti mediante comunicazione scritta indirizzata al Consulente, contenente i dati identificativi del Cliente, l’indicazione delle circostanze oggetto del reclamo e la relativa documentazione di supporto.

Il Consulente esamina il reclamo e fornisce risposta motivata entro 60 giorni dal ricevimento.

Qualora il Cliente non riceva risposta entro tale termine oppure ritenga la risposta ricevuta non soddisfacente, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), organismo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori e intermediari.

Le modalità di accesso all’ACF e le relative procedure sono disponibili sul sito internet: www.acf.consob.it

Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere agli altri strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, inclusi i procedimenti di mediazione e il ricorso all’autorità giudiziaria.

La presentazione di un reclamo o di un ricorso all’ACF è distinta e autonoma rispetto alla facoltà del Cliente di presentare segnalazioni o esposti all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF), nell’ambito delle competenze di vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari.

13. Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)

Ai sensi dell’art. 165, comma 3, del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018, il Cliente è informato della possibilità di presentare segnalazioni o esposti all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

L’OCF è l’organismo incaricato della gestione dell’Albo unico dei consulenti finanziari e della vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Il Cliente può presentare segnalazioni o esposti all’OCF in relazione a comportamenti che ritenga non conformi alla normativa applicabile o ai doveri di correttezza e trasparenza cui sono tenuti i consulenti finanziari.

Le modalità per la presentazione delle segnalazioni e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell’OCF: www.organismocf.it

14. Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti.

Non rientrano nell’ambito di competenza dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro, né quelle aventi ad oggetto danni che non siano conseguenza immediata e diretta delle violazioni sopra indicate o che non abbiano natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano il ricorso ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso e sul funzionamento dell’ACF è possibile consultare il sito internet: www.acf.consob.it

La presentazione di una segnalazione o di un esposto all’OCF è distinta e autonoma rispetto alla procedura di reclamo nei confronti del Consulente e rispetto agli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.

 

 

Allegato

Descrizione sintetica dei principali rischi associati agli strumenti finanziari

1. Premessa

Gli investimenti in strumenti finanziari comportano sempre un livello di rischio. Il valore degli strumenti finanziari può variare nel tempo, anche in misura significativa, e non vi è alcuna garanzia di recuperare il capitale investito.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione sintetica dei principali rischi connessi agli investimenti finanziari. Le informazioni qui riportate hanno natura informativa e non intendono essere esaustive: ulteriori elementi di rischio possono essere associati a specifici strumenti finanziari o a particolari condizioni di mercato.

La valutazione del rischio di un investimento richiede di considerare diversi elementi, tra cui in particolare:

o   la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;

o   la liquidità dello strumento;

o   la valuta di denominazione dell’investimento;

o   la possibilità di perdita, anche totale, del capitale investito.

In linea generale, rendimenti potenzialmente più elevati sono normalmente associati a un maggiore livello di rischio. L’investitore deve pertanto valutare attentamente la coerenza degli investimenti con i propri obiettivi finanziari, l’orizzonte temporale e la capacità di sostenere eventuali perdite.

Il servizio di consulenza è prestato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 18-bis del testo unico della finanza ed è pertanto riferito esclusivamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo. non rientrano nell’ambito della consulenza gli strumenti del mercato monetario né gli strumenti derivati.

2. Rischi generali degli investimenti finanziari

Rischio di mercato

Il rischio di mercato consiste nella possibilità che il valore degli strumenti finanziari subisca variazioni, anche rilevanti, in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.

Tali variazioni possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui:

o   condizioni economiche generali;

o   politiche monetarie e fiscali;

o   eventi geopolitici;

o   aspettative degli operatori e condizioni di liquidità dei mercati.

o   Andamento economico-finanziario specifico dell’attività sottostante

In alcune fasi di mercato le variazioni dei prezzi possono essere rapide e di ampia entità, determinando sia guadagni sia perdite per l’investitore.

Rischio di credito

Il rischio di credito riguarda la possibilità che l’emittente di uno strumento finanziario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento, come il rimborso del capitale o il pagamento degli interessi.

Questo rischio è particolarmente rilevante per strumenti di debito quali:

o   obbligazioni;

o   titoli di Stato;

o   strumenti di debito emessi da istituzioni finanziarie o imprese.

In caso di insolvenza dell’emittente, l’investitore può subire una perdita parziale o totale del capitale investito.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi di interesse possono influenzare il valore di numerosi strumenti finanziari.

In particolare:

·       l’aumento dei tassi di interesse tende a ridurre il valore di mercato delle obbligazioni e, più in generale, degli strumenti finanziari il cui valore dipende dall’attualizzazione di flussi di cassa futuri;

·       la diminuzione dei tassi di interesse può, in alcuni casi, produrre l’effetto opposto, determinando un aumento del valore di tali strumenti.

Gli strumenti con scadenze più lunghe, e quindi caratterizzati da una duration più elevata, tendono generalmente a essere più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse e possono quindi subire oscillazioni di prezzo più marcate.

Rischio di cambio

Quando un investimento è denominato in una valuta diversa da quella di riferimento dell’investitore, il risultato dell’investimento dipende anche dalle variazioni dei tassi di cambio.

Movimenti sfavorevoli dei cambi possono ridurre o annullare i risultati positivi dell’investimento o amplificare eventuali perdite.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità consiste nella possibilità di non riuscire a vendere uno strumento finanziario in tempi rapidi o a condizioni di prezzo soddisfacenti.

Questo rischio può essere più elevato per:

o   strumenti negoziati su mercati poco liquidi;

o   titoli con limitato volume di scambi;

o   strumenti complessi o non quotati.

In tali situazioni l’investitore potrebbe essere costretto a vendere lo strumento a un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore teorico o stimato.

Rischio di concentrazione

Il rischio associato a un investimento può dipendere sia da fattori specifici dell’emittente sia dall’andamento generale dei mercati finanziari.

Un portafoglio concentrato su pochi strumenti finanziari, su un singolo settore o su una specifica area geografica può essere esposto a oscillazioni più elevate rispetto a un portafoglio maggiormente diversificato.

La diversificazione degli investimenti tra più strumenti e settori può contribuire a ridurre il rischio specifico associato ai singoli emittenti, ma non elimina il rischio generale di mercato.

Rischio normativo e regolamentare

Modifiche normative, fiscali o regolamentari possono influenzare il valore degli strumenti finanziari o le condizioni di funzionamento dei mercati.

Ad esempio, cambiamenti nella normativa fiscale o nella regolamentazione dei mercati finanziari possono incidere sulla redditività degli investimenti o sulle modalità di negoziazione degli strumenti finanziari.

Gli investimenti effettuati su mercati esteri possono inoltre essere soggetti a regole e sistemi di tutela degli investitori differenti rispetto a quelli applicabili nei mercati nazionali.

3. Rischi specifici di alcune categorie di strumenti finanziari

Azioni

Le azioni rappresentano una partecipazione al capitale di una società e attribuiscono all’investitore diritti patrimoniali e amministrativi.

Il valore delle azioni può variare anche in misura significativa in funzione:

o   dell’andamento economico e finanziario della società emittente;

o   delle prospettive del settore di appartenenza;

o   delle condizioni generali dei mercati finanziari.

Gli investimenti azionari sono generalmente caratterizzati da una volatilità superiore rispetto agli strumenti di debito e possono presentare oscillazioni di prezzo anche più ampie rispetto all’evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie delle società emittenti.

Obbligazioni

Le obbligazioni rappresentano strumenti di debito attraverso i quali l’investitore concede un prestito all’emittente.

I principali rischi associati alle obbligazioni sono:

o   rischio di credito;

o   rischio di tasso di interesse;

o   rischio di liquidità.

Il valore di mercato delle obbligazioni può variare nel tempo e l’investitore può subire perdite qualora decida di vendere il titolo prima della scadenza.

Strumenti di investimento collettivo

I fondi comuni di investimento, le SICAV e gli ETF consentono di investire in portafogli diversificati di strumenti finanziari.

Il valore delle quote o delle azioni di tali strumenti dipende dall’andamento degli attivi sottostanti, dalla strategia di investimento adottata e delle capacità del team di gestione.

Gli investitori sono pertanto esposti sia ai rischi propri degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del fondo sia al rischio connesso alle scelte di gestione e di allocazione effettuate dal gestore.

Prodotti strutturati e strumenti derivati

I prodotti strutturati e gli strumenti derivati possono presentare un grado di complessità e rischio elevato.

Il loro valore dipende dall’andamento di una o più attività sottostanti, quali:

o   azioni

o   indici

o   tassi di interesse

o   valute

o   materie prime

In alcuni casi tali strumenti possono comportare perdite rilevanti e, in determinate circostanze, anche la perdita dell’intero capitale investito.

La seguente descrizione è fornita a fini informativi generali e non implica che tutte le categorie di strumenti indicate siano necessariamente oggetto del servizio di consulenza prestato.

4. Rischi di sostenibilità

I rischi di sostenibilità riguardano eventi o condizioni di natura ambientale, sociale o di governance (ESG) che possono influenzare negativamente il valore di un investimento.

Tra i principali fattori di rischio di sostenibilità si possono includere:

o   cambiamenti climatici e transizione energetica;

o   problematiche sociali o reputazionali;

o   pratiche di governance non adeguate.

Il verificarsi di tali eventi può incidere sulle prospettive economiche degli emittenti e sul valore degli strumenti finanziari.

5. Avvertenza finale

Il valore degli investimenti e i redditi da essi derivanti possono aumentare o diminuire nel tempo.

I rendimenti passati non costituiscono garanzia di risultati futuri e l’investitore potrebbe non recuperare l’intero capitale investito.

Le decisioni di investimento devono essere assunte tenendo conto della situazione finanziaria del cliente, degli obiettivi di investimento, dell’orizzonte temporale e della capacità di sostenere eventuali perdite.

 

Massimiliano Iannozzi - Consulente Finanziario Autonomo, iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi (CFA), per effetto della delibera OCF n. 2976 del 26/05/2026, con matricola n. 641736, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF). L’attività di consulenza è prestata in forma indipendente. P. IVA 18347001002.

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